LEGGE 31 DICEMBRE 1996 N. 675

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta fondamentali, nonche della dignita delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identita personale; garantisce altresi i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:

    a) per -banca di dati- qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o piu unita dislocate in uno o piu siti, organizzato secondo una pluralita di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
    b) per -trattamento- qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
    c) per -dato personale- qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
    d) per -titolare- la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalita ed alle modalita del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
    e) per -responsabile- la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
    f) per -interessato- la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
    g) per -comunicazione- il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
    h) per -diffusione- il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
    i) per -dato anonimo- il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non puo essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
    l) per -blocco- la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
    m) per -Garante- l'autorita istituita ai sensi dell'articolo 30.
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